Art. 8.

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007, di 300.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per l'anno 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
      3. Le regioni possono concedere annualmente ai comuni ulteriori contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica e per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 25.000 euro.
      4. I contributi previsti dai commi 2 e 3 sono concessi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

          a) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici tutelati;

          b) comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

          c) comuni di cui all'articolo 11.

 

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